TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA (10 FEBBRAIO 1947)

nota: si tratta di una traduzione non ufficiale e non completa.

Il testo originale in inglese completo anche degli allegati dal VI al XVII si può scaricare QUI.

Preambolo

L’Unione delle Repubbliche  Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Socialista Sovietica  di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Socialista Sovietica d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una parte  e l’Italia dall’altra parte:

PREMESSO CHE l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto Tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e

PREMESSO CHE a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

PREMESSO CHE dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e

PREMESSO CHE le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

HANNO PERTANTO CONVENUTO di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

PARTE I 

CLAUSOLE TERRITORIALI 


SEZIONE I -FRONTIERE

Art. 1.

I confini dell’Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1º gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

Art. 2.
Le frontiere fra la Francia e l’Italia, quali erano segnate al 1º gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:

  1. Passo del Piccolo San Bernardo
    Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell’ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell’Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell’Ospizio.
  2. Ripiano del Moncenisio
    Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell’Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.
  3. Monte Tabor – Chaberton
    1. Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.
    2. Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.
  4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja
    Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiomo passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.
  5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell’Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell’Allegato I.

Art. 3.

Le frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:

  1. Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell’Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1º gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l’Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;
  2. da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell’Iudrio;nikolic.mica1
  3. abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;
  4. la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest’ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in direzione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;
  5. passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;
  6. dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all’altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d’Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;
  7. allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la citttà di San Pietro ed all’Italia l’ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all’Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;
  8. di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l’altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;
  9. partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste.

La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell’Allegato I.

Art. 4.

I confini fra l’Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:

  1. la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d’incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
  2. la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord ovest dalla città di Duino;
  3. il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d’Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell’allegato I.

Art. 5.

  1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.
  2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.
  3. Qualsiasi questione sulla quale le Commisioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all’articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.
  4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.
  5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d’acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.

SEZIONE II -FRANCIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Art. 6.

L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all’articolo 2.

Art. 7.

Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.

Art. 8.

  1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l’eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e Modane, per via di Bardonecchia.
  2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell’altra, per recarsi da un punto all’altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.
  3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

Art. 9.

  1. Ripiano del Moncenisio
    Al fine di garantire all’Italia lo stesso godimento dell’energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest’ultima concederà all’Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell’Allegato III.
  2. Territorio di Tenda-Briga
    Affinché l’Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest’ultima darà all’Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all’Allegato III.

SEZIONE III – AUSTRIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Art. 10.

  1. L’Italia concluderà con l’Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.
  2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell’Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

SEZIONE IV – REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Art. 11.

  1. L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
    • La zona delimitata:
      • al nord dal parallelo 42º50’N;
      • al sud dal parallelo 42º42’N;
      • all’est dal meridiano 17º10’E;
      • all’ovest dal meridiano 16º25’E;
    • La zona delimitata:
      • al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45º15’N – 13º24’E.
      • al sud dal parallelo 44º23’N;
      • all’ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
        1. 45º15’N – 13º24′ E
        2. 44º51’N – 13º37′ E
        3. 44º23’N – 14º18’30E
      • ad oriente dalla costa occidentale dell’Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell’Allegato I.

2.     L’Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l’Isola di Pelagosa e le isolette            adiacenti.
L’Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

Art. 12.

  1. L’Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell’occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L’Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.
  2. L’Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell’articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l’Italia ricevette dall’Austria e dall’Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l’Austria e l’Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
  3. Se, in determinati casi, l’Italia si trovasse nell’impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

Art. 13.
L’approvvigionamento dell’acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell’Allegato V.

SEZIONE V – GRECIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Art. 14.

  1. L’Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia) Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.
  2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.
  3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d’accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.

PARTE II 

CLAUSOLE POLITICHE 


SEZIONE I -CLAUSOLE GENERALI

Art. 15.
L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d’espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.

Art. 16.
L’Italia non incriminerà né altrimenti perseguiterà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all’entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.

Art. 17.
L’Italia, la quale, in conformità dell’articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

Art. 18.
L’Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all’Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace.

SEZIONE II – NAZIONALITA’ – DIRITTI CIVILI E POLITICI

Art. 19.

  1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall’Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
  2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l’italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L’opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L’opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
  3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell’opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l’opzione venne esercitata.
  4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

Art. 20.

  1. Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.
  2. In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.
  3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.
  4. Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all’effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell’articolo 19, paragrafo 2.
  5. Le disposizioni dell’Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente articolo.

SEZIONE III – TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

Art. 21.

  1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell’area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall’Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
  2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente Trattato.
  3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d’esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l’entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà govemato secondo le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.
  4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato.
  5. L’Italia e la Jugoslavia s’impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all’Allegato IX.

Art. 22.

La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:

  1. Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d’incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di Zolla.
  2. Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospo e Gabrovizza d’Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.
  3. Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.
  4. Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla foce, e, passando attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell’Allegato I.

SEZIONE IV – COLONIE ITALIANE

Art. 23.

  1. L’Italia rinuncia a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali italiani in Africa e cioè la Libia, l’Eritrea e la Somalia italiana.
  2. I detti possedimenti resteranno sotto l’attuale loro amministrazione, finché non sarà decisa la loro sorte definitiva.
  3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato e secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraio 1947, il cui testo è riprodotto nell’Allegato XI. 

SEZIONE V – SPECIALI INTERESSI DELLA CINA

Art. 24.

L’Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale, firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti complementari ed accetta l’abrogazione, per quanto la riguarda, del detto Protocollo, allegati, note e documenti. L’Italia rinuncia egualmente a far valere qualsiasi domanda d’indennità al riguardo.

Art. 25.


L’Italia accetta l’annullamento del contratto d’affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta Concessione.

Art. 26.


L’Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatile rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed accetta che l’amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.

SEZIONE VI – ALBANIA

Art. 27.

L’Italia riconosce e s’impegna a rispettare la sovranità e l’indipendenza dello Stato di Albania.

Art. 28.

L’Italia riconosce che l’isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.

Art. 29.

  1. L’Italia rinuncia formalmente in favore dell’Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L’Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell’aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od accordi conclusi prima di detta data.
  2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l’Italia e l’Albania.

Art. 30.

I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l’Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall’Albania per l’annullamento o la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 31.

L’Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l’Italia e le autorità insediate dall’Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.

Art. 32.

L’Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l’Albania potrà ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

SEZIONE VII – ETIOPIA

Art. 33.

L’Italia riconosce e s’impegna a rispettare la sovranità e l’indipendenza dello Stato etiopico.

Art. 34.

  1. L’Italia rinuncia formalmente a favore dell’Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1º paragrafo dell’Allegato XIV del presente Trattato.
  2. L’Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in Etiopia.

Art. 35.

L’Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dall’Italia nei riguardi dell’Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi.

Art. 36.

I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l’Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 37.

Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’Italia restituirà tutte le opere d’arte, gli archivi e oggetti di valore religioso o storico appartenenti all’Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall’Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.

Art. 38.

La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l’Italia o per i cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s’intenderà fissata al 3 ottobre 1935. 

SEZIONE VIII – ACCORDI INTERNAZIONALI

Art. 39.

L’Italia s’impegna ad accettare ogni intesa che sia già stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Società delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione finanziaria internazionale in Grecia.

Art. 40.

L’Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.

Art. 41.

L’Italia riconosce le disposizioni dell’Atto finale del 31 agosto 1945, e dell’Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.

Art. 42.

L’Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 43.

L’Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell’articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923.

SEZIONE IX – TRATTATI BILATERALI

Art. 44.

  1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all’Italia, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l’Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.
  2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
  3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.

PARTE III

 CRIMINALI DI GUERRA 

Art. 45.

  1. L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l’arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio:
    1. delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l’umanità, o di complicità in siffatti crimini;
    2. dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.
  2. A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l’Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Ogni divergenza concernente l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza.

PARTE IV

CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE

SEZIONE I – DURATA DI APPLICAZIONE

Art. 46.

Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finché non sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia, o, dopo che l’Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l’Italia.

SEZIONE II – RESTRIZIONI GENERALI

Art. 47

    1. Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.
    2. Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d’artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
  1. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato.
  2. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.
    1. Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.
    2. Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.
  3. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera francoitaliana e il meridiano 9º 30’E, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

Art. 48.

    1. Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.
    2. Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
  1. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato.
  2. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.
    1. Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra.
    2. Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.
  3. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l’Italia e la Jugoslavia e fra l’Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44º50’N e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né i lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
  4. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17’45º E, l’Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
    Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.

Art. 49.

  1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell’Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate.
  2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 50.

  1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell’Italia continentale o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
  2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell’Italia continentale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
  3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.
  4. In Sicilia e Sardegna è vietato all’Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno.

Art. 51.

L’Italia non dovrà possedere costruire o sperimentare:

  1. alcuna arma atomica,
  2. alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell’armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato),
  3. alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri,
  4. mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza,
  5. alcuna torpedine umana.

Art. 52.

È vietato all’Italia l’acquisto, sia all’interno che all’estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese.

Art. 53.

L’Italia non dovrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV e V.

Art. 54.

Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.

Art. 55.

In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell’ex-milizia fascista o dell’ex-esercito repubblicano fascista potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell’Esercito, nell’Aeronautica italiana, o nell’Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in conformità della legge italiana.


SEZIONE III – RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA MARINA ITALIANA

Art. 56.

  1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell’Allegato XII A.
  2. Unità supplementari, non enumerate nell’Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.
  3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.

Art. 57.

  1. L’Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell’Allegato XII B:
    1. Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America della Francia.
    2. Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell’alinea a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.
    3. Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.
    4. Una riserva di pezzi di ricambio e d’armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.
      Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d’armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
  2. Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.
  3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unita enumerate nell’Allegato XII B e destinate ad esser trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l’Italia s’impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità di cui all’Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.

Art. 58.

  1. L’Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.
    1. Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all’Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.
    2. Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per tranne rottame entro nove mesi.
    3. I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all’Allegato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.
    4. Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d’entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.
    5. Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato.
    6. Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all’Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni.
  2. L’Italia s’impegna, prima di procedere all’affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all’articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all’Allegato XII B.
  3. L’Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell’economia italiana, per usi civili.

Art. 59.

  1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall’Italia.
  2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d’assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall’Italia.
  3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.
  4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell’Italia dovrà essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.
  5. L’Italia s’impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un’unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unità perduta.
  6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell’Allegato XIII A.

Art. 60.

  1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell’Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, tra ufficiali e marinai.
  2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l’Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.
  3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato:
    1. a 30.000 entro sei mesi;
    2. a 25.000 entro nove mesi.

    Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati.

  4. All’infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell’Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell’articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.


SEZIONE IV – RESTRIZIONI IMPOSTE ALL’ESERCITO ITALIANO

Art. 61.

Gli effettivi dell’Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L’organizzazione e l’armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.

Art. 62.

Il personale dell’Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’articolo 61 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 63.

Nessun personale che non sia quello incorporato nell’Esercito italiano o nell’Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.

 SEZIONE V – RESTRIZIONI IMPOSTE ALL’AERONAUTICA ITALIANA

Art. 64.

  1. L’Aeronautica militare italiana, compresa tutta l’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e di 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L’organizzazione e l’armamento dell’Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro attacchi aerei.
  2. L’Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.

Art. 65.

  1. Il personale dell’Aeronautica militare italiana, compreso quello dell’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi.
  2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell’aeronautica militare italiana, potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.

Art. 66.

Il personale dell’Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’articolo 65 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.

SEZIONE VI – DESTINAZIONE DEL MATERIALE BELLICO (COME DEFINITO DALL’ALLEGATO XIII C)

Art. 67.

  1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, in conformità alle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia.
  2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare all’Italia.
  3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese cianotipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia.
  4. L’Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli 56-58 di cui sopra.
  5. L’Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza.

SEZIONE VII – AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL RIARMO DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE

Art. 68.

L’Italia s’impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.

Art. 69.

L’Italia s’impegna a non permettere l’impiego o l’allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell’aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.

Art. 70.

L’Italia s’impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.

 SEZIONE VIII – PRIGIONIERI DI GUERRA

Art. 71.

  1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l’Italia.
  2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.

 SEZIONE IX- RIMOZIONE DELLE MINE

Art. 72.

A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell’organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione Centrale suddetta.

PARTE V

RITIRO DELLE FORZE ALLEATE

Art. 73.

  1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall’Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
  2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all’entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.
  3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all’entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà essere accreditato a favore del Governo italiano.

PARTE VI

INDENNITA’ IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA

SEZIONE I – RIPARAZIONI

Art. 74.

  1. Riparazioni a favore dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
    1. L’Italia pagherà all’Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.
    2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
      1. una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall’Italia ai termini dell’articolo 67 del presente Trattato;
      2. beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 79;
      3. produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.
    3. 3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo dell’Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell’Italia e da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.
    4. L’Unione Sovietica fornirà all’Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l’Italia importa normalmente e che sono necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all’Unione Sovietica.
    5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all’Unione Sovietica.
    6. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un’oncia d’oro.
  2. Riparazioni a favore dell’Albania, dell’Etiopia, della Grecia e della Jugoslavia.
    1. L’Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:
      • Albania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari;
      • Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari;
      • Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari;
      • Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari.

      Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.

    2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
      1. una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall’Italia ai termini dell’articolo 67 del presente Trattato;
      2. produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive;
      3. tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all’articolo 79 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo i, di cui sopra. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno anche entrambe le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni, da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere semi.
    3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell’Italia e da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.
    4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno all’Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l’Italia importa normalmente e che saranno necessari per la produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate.
    5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un’oncia d’oro.
    6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente articolo, eccedenti l’ammontare delle riparazioni specificate in detto paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla loro rispettiva giurisdizione ai sensi dell’articolo 79 del presente Trattato.
      1. I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno l’esecuzione delle disposizioni di cui al capo B del presente articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del presente articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le loro predette funzioni fino allo spirare del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni.
      2. Allo scopo di evitare controversie o conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo e dal Governo italiano, dell’inizio di negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sottoposta da uno qualsiasi di detti Governi o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo.
      3. Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno raccomandare che un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 o all’alinea b) di cui sopra, sia opportunamente modificato.
  3. Disposizioni speciali per prestazioni anticipate.
    Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 c) e del capo B, paragrafo 2 b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente articolo dovrà essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in conformità di accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano.
  4. Riparazioni a favore di altri Stati.
    1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base all’articolo 79 del presente Trattato.
    2. Le ragioni di ogni Stato al quale siano fatte cessioni territoriali in applicazione del presente Trattato e che non sia menzionato nella parte B del presente articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il trasferimento a suo favore, senza pagamento, delle installazioni e dell’attrezzatura industriale esistenti nei territori ceduti, destinati sia alla distribuzione dell’acqua che alla produzione e alla distribuzione del gas e dell’elettricità e che appartengano a qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o sia trasferita in Italia. Le ragioni di detti Stati potranno essere soddisfatte anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale natura, che si trovino nei territori ceduti. Il Governo italiano assumerà l’onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da ipoteche, da privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.
  5. Indennità per beni presi a titolo di riparazioni. Il Governo italiano s’impegna ad indennizzare le persone fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si sia appropriati, in base alle disposizioni del presente articolo, a titolo di riparazioni.


SEZIONE II – RESTITUZIONI DA PARTE DELL’ITALIA

Art. 75.

  1. L’Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.
  2. L’obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell’Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l’attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.
  3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d’opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.
  4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente articolo.
  5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.
  6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
  7. Spetterà al Governo richiedente d’identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l’onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.
  8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l’oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d’oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell’Asse o ad un paese neutro.
  9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l’Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l’Italia s’impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia.

SEZIONE III – RINUNCIA A RAGIONI DA PARTE DELL’ITALIA

Art. 76.

  1. L’Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell’esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1º settembre 1939, indipendentemente dai fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra non l’Italia a quella data. Sono comprese in tale rinuncia:
    1. le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
    2. le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
    3. le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l’Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane, merci italiane o il pagamento delle spese;
    4. le ragioni risultanti dall’esercizio o dall’asserto esercizio di diritti di belligeranza.
  2. Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo articolo si riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le parti interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra.
  3. L’Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle previste dal paragrafo 1 del presente articolo, da parte del Governo o cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate.
  4. Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.
  5. La rinuncia da parte dell’Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore.
  6. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate nel senso di recare pregiudizio ai diritti di proprietà sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a cittadini italiani. Il presente paragrafo non precluderà l’applicazione, nei riguardi dei cavi sottomarini, dell’articolo 79 e dell’Allegato XIV.

Art. 77.

  1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate.
  2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.
  3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania.
  4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell’Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l’Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell’8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra.
  5. L’Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facoltà di disporre di detti beni.

PARTE VII

BENI, DIRITTI ED INTERESSI

SEZIONE I – I BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA

Art. 78.

  1. In quanto non l’abbia già fatto, l’Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.
  2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.
  3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell’Asse o di loro organi, durante la guerra.
    1. Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d’indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l’acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d’indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.
    2. I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell’alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa.
    3. L’indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d’imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
    4. Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un’indennità in lire, nella stessa misura prevista all’alinea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall’applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.
  4. 5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell’ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
  5. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
  6. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l’Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste.
    Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell’Allegato X e del paragrafo 14 dell’Allegato XIV del presente Trattato.
  7. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.
  8. Ai fini del presente articolo:
    1. L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch’esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell’Armistizio con l’Italia. L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» s’applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.
    2. Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all’alinea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch’egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell’alinea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all’indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l’acquirente, ai sensi della legislazione locale.
    3. Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l’espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l’armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all’esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.

SEZIONE II – BENI ITALIANI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE

Art. 79.

  1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio che appartengano all’Italia o a cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell’ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l’Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l’ammontare di dette domande, saranno restituiti.
  2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.
  3. Il Governo italiano s’impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro restituiti.
  4. Il presente articolo non pone l’obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, né di contare tali diritti nei calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell’interesse nazionale.
    1. I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.
    2. I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.
  5. I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l’Italia e la potenza Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:
    1. i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;
    2. i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;
    3. i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite esclusi i beni, che in qualsiasi momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;
    4. i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l’Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l’Italia dopo il 3 settembre 1943;
    5. i diritti di proprietà letteraria e artistica;
    6. i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell’Allegato XIV;
    7. fatta eccezione per i beni indicati all’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d’opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell’indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 74, capo E.

SEZIONE III – DICHIARAZIONE DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE IN ORDINE ALLE LORO DOMANDE

Art. 80.

Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l’occupazione dei loro territori, che siano imputabili all’Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli articoli 75 e 78.

 SEZIONE IV – DEBITI

Art. 81.

  1. L’esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata come precludente l’obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell’esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani.
  2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani. 

PARTE VIII

RELAZIONI ECONOMICHE GENERALI

Art. 82.

  1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l’Italia, il Governo italiano dovrà, durante i 19 mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna delle Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento analogo all’Italia in tale materia, il trattamento seguente:
    1. per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull’importazione e l’esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i regolamenti in materia, le Nazione Unite godranno incondizionatamente della clausola della nazione più favorita;
    2. sotto ogni altro riguardo, l’Italia non adotterà alcuna discriminazione arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcun’altra Nazione Unita, o di qualunque altro paese straniero;
    3. i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio, all’industria, alla navigazione ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni non si applicheranno all’aviazione civile;
    4. l’Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le operazioni dell’aviazione civile nel campo dei traffici internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità nell’acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali internazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento e riparazioni ed accorderà, per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio agli interessi della difesa nazionale dell’Italia.
  2. Gli impegni come sopra assunti dall’Italia, debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall’Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.


PARTE IX

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

Art. 83.

  1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell’applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d’accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l’una o l’altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
  2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l’Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.
  3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all’equità.
  4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch’esso abbia nominato e di ogni agente ch’esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.
  5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l’assistenza che sarà in loro potere di fornire.
  6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

 PARTE X

CLAUSOLE ECONOMICHE VARIE

Art. 84.

Gli articoli 75, 78, 82 e l’Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia o con cui l’Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi articoli e l’Allegato suddetto, si applicheranno anche all’Albania e alla Norvegia.

Art. 85.

Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto. 

PARTE XI

CLAUSOLE FINALI

Art. 86.

  1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all’esecuzione e all’interpretazione del presente Trattato.
  2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l’esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.
  3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l’assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.

Art. 87.

  1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all’interpretazione od all’esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell’articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch’essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d’accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell’altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l’una o l’altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
  2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

Art. 88.

  1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l’Italia e che non sia firmatario del presente Trattato, e l’Albania, potranno aderire al Trattato e, dal momento dell’adesione, saranno considerati come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.
  2. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese e avranno valore dal momento del loro deposito.

Art. 89.

Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.

Art. 90.

Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall’Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli stati Uniti d’America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

  1. Carte (vedi raccolta a parte)
  2. Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all’articolo 2
  3. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga
  4. Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946
  5. Approvvigionamento dell’acqua per il comune di Gorizia e dintorni
  6. Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste
  7. Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste
  8. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
  9. Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
  10. Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste
  11. Dichiarazione comune dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa
  12. Elenco delle navi da guerra:
    1. che l’Italia può conservare
    2. che l’Italia deve consegnare
  13. Definizioni:
    1. Termini navali
    2. Istruzione militare, navale ed aerea
    3. Definizione ed elenco del materiale bellico
    4. Definizione dei termini «Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»
  14. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
  15. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:
    1. Proprietà industriale, letteraria ed artistica
    2. Assicurazioni
  16. Contratti, prescrizione, titoli all’ordine
  17. Tribunali delle prede e giudizi


ALLEGATO I


CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA (VEDI RACCOLTA A PARTE)
A) Frontiere dell’Italia (articolo 1).
B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).
C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).
D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (articoli 4 e 22).
E) Zone marittime definite all’Articolo 11 del presente Trattato.

ALLEGATO II


FRONTIERA FRANCO-ITALIANA
Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all’art. 2
Passo del Piccolo San Bernardo

Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2
Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte Belvedere, di cui contorna la cima, lasciando quest’ultimo in territorio francese a 120 metri dalla frontiera e passando per le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all’antico confine al Monte Valaisan.
Ripiano del Moncenisio

Riferimento; carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5-6 e 7-8 e di Monte D’Ambin, N. 1-2
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l’antica frontiera a Monte Tour, segue verso occidente la linea di demarcazione amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui incontra il suo braccio settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca della Torretta.
Continuando poi a seguire la linea degli affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene dall’Alpe Lamet e discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso corre per circa 800 metri fino alla linea del thalweg, ad un punto situato a circa 200 metri al nord della quota 1805.
Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a circa 300 metri da questa e continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne. Paradiso, a 400 metri ad ovest dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla subito e piegare a sud.
Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, traversa il thalweg in direzione del lago S. Giorgio, segue all’incirca la costa 1900 fino alla quota 1907, costeggia poi la riva meridionale del lago d’Arpon e raggiunge la cima rocciosa che continua a seguire in direzione sud-ovest fino alla confluenza dei torrenti che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest del lago d’Arpon.
Di qui, piegando verso sud, segue all’incirca la costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lungo la costa 2600 raggiunge il lago della Vecchia e si ricongiunge alla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta a 700 metri circa a sud-est del lago, al sentiero di Passo d’Avanza che segue lungo le scarpate rocciose fino all’antica frontiera, a metà strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.
Monte Tabor

Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache, N. 1-2, 5-6, e 7-8
Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima del Sueur)
Il nuovo confine segue un tracciato che lascia l’attuale frontiera a Cima de La Planette e, procedendo verso mezzogiorno, segue la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude (3228), le quote 2842, 2780, 2877, il Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle (2700).
Discendendo il pendio ad oriente di questa cima, il tracciato lascia in territorio francese la quota 2420, di dove raggiunge e segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da quota 2253, restando detto sentiero e detti edifici in territorio francese. Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a nord-est di quota 1915, donde raggiunge l’estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée Etroite (Valle Stretta) alimenta le centrali idroelettriche di Sette Fontane, lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano. Contornando il bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.
Segue poi il sentiero che affianca strettamente la costa 1500 lungo l’estremità dei boschi e che conduce a Comba della Gorgia, vicino a costa 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge l’estremità delle scarpate rocciose di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta estremità sinché non incontra l’antica frontiera. La cresta delle roccie ed il sentiero che corre lungo di essa resta in territorio francese.
Chaberton

Riferimento: carte 1: 20.000 di Briançcon N. 3-4
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l’antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3070 e della Pointe des Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto. Dalla Croce del Vallonetto piega verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la strada del Chaberton nel punto in cui quest’ultima entra nell’avvallamento circolare del Clot des Morts.
Traversata detta strada e il thalweg che la delimita, il tracciato segue all’incirca per 1250 metri la costa 2300, che, sul terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti, poi taglia direttamente il versante orientale del Monte Chaberton, raggiunge un punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2160, lasciando in territorio francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.
Di là si dirige direttamente, attraverso una serie di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione (non segnata sulla carta) di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a nord-est di Clavières), che fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva della strada che unisce questo punto alla caserma fortificata del Chaberton, sulla strada da Cezanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di La Fontaine des Chamois in territorio francese.
Di qui, seguendo in un primo momento in direzione sud la linea di demarcazione comunale segnata sulla carta e poi lo sbarramento roccioso a circa 400 metri a nord della strada ClavièresìCézanne (Cesana), piega verso sud-ovest passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da quest’ultima, sufficiente per consentire la costruzione di una strada a doppia circolazione.
Contornando così a nord il villaggio di Clavières, che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge il Rio Secco a circa 200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il corso della Doire Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada da Clavières a Val Gimont, che è lasciata all’Italia e segue quindi detta strada fino al ponte sul Gimont.
Risalendo il corso di quest’ultimo per circa 300 metri, il tracciato l’abbandona poi per seguire la mulattiera che lo porta fino al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf) che è lasciato in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge all’attuale frontiera a Mont La Plane, posto di frontiera 251. La strada della Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano.
Valli superiori della Tinea, della Vesubie e della Roya

1. Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di Mercantour
Riferimenti: carte 1: 20.000 di St. Etienne de Tinée, N. 3-4 e 7-8 e di Les Trois Ponts, N. 5-6
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, procedendo verso oriente e seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le quote 2719, 2562, il Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell’Autaret, passa per quota 2672 al Colle della Guercia (2456) e per le quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.
Seguendo la cresta, il tracciato passa per le quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla Testa Auta del Lansfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colle Auta, passando Cima del Lausfer (2554) e lasciando detta quota in Italia.
Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, attraverso quote 2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80 metri a sud di quota 2378 (Cima Moravacciera). Seguendo il sentiero di cresta, lasciato in territorio francese, passa per la Testa Ga del Caval e quota 2331, lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero, continua sulla cresta di Testa dell’Adreck (2475) e, attraverso il Colle della Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda (2801).
Ripiegando verso sud-est, segue quindi la cresta rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota 2720, lasciata in territorio francese, Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo (2730) e quota 2936, raggiunge Monte Malinvern.
Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701, 2612 e Cima di Tavels (2804) e poi in direzione est attraverso quota 2823, raggiunge Testa del Claus (2889).
Poi, piegando in direzione generale sud-est, traversa il Passo delle Portette, passa per quota 2814 e Testa delle Portette, quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns (2620), Testa di Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses (2820) e passando per Cima di Fremamorta (2731), Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), quote 2660, 2673 e Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).
2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier
Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois Ponts, N. 5-6 e carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre
Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705, Colle Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della Rovina (2981), qiota 2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire dell’Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas (2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), quote 2766, 2824, Cima del Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Foro, Cima delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 2634, 2686, 2917, e raggiunge Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde segue poi il sentiero di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di demarcazione comunale, segnata sulla carta, raggiunge il Passo di Monte Clapier (2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta.
3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda
Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre e Colle di Tenda
Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2915, 2887 e 2562, dal Passo dell’Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell’Agnel (2775). Si dirige poi verso oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2845 e 2843 delle Roccie dell’Agnel; raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del Sabbione (2332), prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione (2610), quota 2636, Punta Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550 e raggiunge la Rocca dell’Abisso (2755). II tracciato si mantiene ancora sulla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360, poi corre lungo gli affioramenti rocciosi a nord di Rne, Pian Misson, da cui raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a nord delle quote 2181, 2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione nord prima di riprendere il sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzionata rimangono in territorio francese.
4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun
Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Tenda e Certosa di Pesio
Dal Colle di Tenda il tracciato, lasciando il sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, poi abbandona il sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta; quindi passando per quota 2262 raggiunge Cima del Becco (2300).
Dirigendosi verso nord e lungo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge il Col della Perla (2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del Cuni fino al Col della Boiara, dove l’abbandona per seguire la cresta in direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio francese.
Costeggiando l’affioramento roccioso, prosegue fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2386), corre lungo le scarpate rocciose, attraversa Colle Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle Carsene, che è lasciato in territorio francese; segue poi la cresta nord di detto monte per Punta Straldi (2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo Scarason, poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e 2532, fino a Punta Marguareis (2651).
Deviando verso mezzogiorno, segue poi la cresta, passa quota 2585 e discendendo lungo lo spigolo roccioso, raggiunge Colle del Lago dei Signori.
Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa, raggiunge Cima di Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie (2106); di qui segue il sentiero di cresta, che lascia in territorio francese, attraverso quote 2190, 2162 Cima del Vescovo (2257) e Cima di Velega (2366), fino a Monte Bertrand.
Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino a Colle Rossa, dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote 2179 e 2252 fino a Cima Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est, continua a seguire il sentiero sopramenzionato, che rimane in territorio francese.
5. Da Cima Missun a Col de Pegairole
Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de Lugo, N. 1-2 e 5-6
Seguendo lo stesso sentiero di cresta il tracciato attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Punta Farenga. Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodiché raggiunge il sentiero del Passo di Tanarello, lasciando in Francia le costruzioni dall’altra parte del sentiero. Il tracciato passa poi lungo il Monte Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è lasciato a circa 300 metri in direzione di occidente, poi, seguendo prima la cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collardente, raggiunge la cresta che conduce al Monte Collardente, lasciando quota 1762 in territorio francese. A questo punto costeggia un sentiero che è lasciato in territorio italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in territorio francese il sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota 1769 fino alle costruzioni situate a circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che sono lasciate in territorio francese.
Abbandonando la strada all’altezza di dette fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta di Testa di Nava, che rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della Cima di Marta o Monte Vacche, contornandolo dall’est.
Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona la strada per raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue per contornare Cima della Valletta e Monte Pietravecchia, fino alla cresta rocciosa.

Attraversa poi la Gola dell’Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759 il Monte Toraggio (1972), e poi Cima di Logambon e la Gola del Corvo, contorna il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e segue la cresta giù fino al Passo di Muratone.

Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte Scarassan, al sud di Monte Battolino e di quota 1358, raggiungendo Colla Pegairole.
6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo
Riferimento: carta 1:20.000 di Pointe de Lugo N. 5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N. 3-4
Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, lasciando Cisterne alla Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada fino a Margheria Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in territorio italiano.
Continuando a seguire la strada, lasciata in territorio francese, passa ad est di Testa d’Alpe, per Fontana dei Draghi, per le sorgenti di quota 1406, per quota 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa per quota 1088, 1016 e 1026, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin, segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta lungo Cima di Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la cresta di Serra dell’Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che attraversa a circa 200 metri a nord-ovest del ponte di Fanghetto.
Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sopramenzionato. Abbandona la Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto procede verso ovest fino ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta; lo segue fino alla strada, lasciando in territorio italiano le abitazioni situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si dirige verso quota 410, fino alla strada tra Olivetta e S. Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la strada per cento metri circa verso sud-est, riprende la direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri lungo ed a sud della strada segnala sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi di nuovo verso sud-ovest, attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contora a sud a circa 50 metri dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge l’attuale frontiera ad un punto situato a circa 100 metri a sud-ovest di detta cima.

ALLEGATO III


GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGIONE DI TENDA-BRIGA (VEDI ARTICOLO 9)

A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL’ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO

  1. Garanzie relative alla fornitura d’acqua del lago del Moncenisio per la produzione d’energia idroelettrica
    1. La Francia controllerà il rifornimento dell’acqua del lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d’acqua a quel ritmo di flusso di cui l’Italia potrà aver bisogno.
    2. La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell’acqua, in conformità dell’alinea a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.
    3. La Francia informerà l’Italia a richiesta di quest’ultima, del volume d’acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all’Italia di determinare i quantitativi d’acqua e il ritmo di fiusso, con cui dovranno essere alimentate le dette condotte sotterranee.
    4. La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all’economia e farà pagare all’Italia le relative spese effettivamente sostenute.
  2. Garanzie relative all’energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala
    1. La Francia farà funzionare l’impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto riserva del controllo della fornitura d’acqua, come disposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l’Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran Scala, situata in territorio francese.
    2. La Francia farà funzionare l’impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l’acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l’Italia possa averne bisogno.
    3. La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l’impianto di pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gran Scala con la frontiera franco-italiana.
    4. La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera francoitaliana, il trasporto dell’energia elettrica, come sopra occorrente all’Italia e consegnerà tale energia all’Italia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.
    5. La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell’energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l’Italia potrà ragionevolmente richiedere.
    6. La Francia prenderà accordi con l’Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e l’Italia e resterà in contatto con l’Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala, l’impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
    7. Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l’Italia dovrà pagare per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia e prodotta dalla centrale elettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di analoghi qualitativi di elettricità d’origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.
  3. Durata delle garanzie
    Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l’Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.
  4. Commissione tecnica di sorveglianza
    Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l’esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di assicurare all’Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle valli sottostanti non sia compromessa.


B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL’ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA

  1. Garanzie per assicurare all’Italia l’energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 16 2/3 della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e l’energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali idroelettriche distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine del 1947:
    1. La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possano essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l’Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrente della frequenza 16 2/3, per le ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;
    2. La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;
    3. La Francia informerà l’Italia, a richiesta di quest’ultima, del flusso dell’acqua a Le Mesce e a Confine e del volume d’acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all’Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità alle disposizioni dell’alinea a);
    4. La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell’energia elettrica richiesta dall’Italia in base alle necessità sopradette e consegnerà tale energia all’Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;
    5. La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell’energia fornita in conformità alle disposizioni di cui sopra, a quel livello che all’Italia potrà effettivamente abbisognare;
    6. La Francia prenderà delle intese con l’Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra San Dalmazzo e l’Italia e resterà in contatto con l’Italia per assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
  2. 2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all’Italia per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al paragrafo 3 di cui in appresso:il prezzo che la Francia fisserà e l’Italia dovrà pagare per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell’alinea a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le forniture di analoghi quantitativi di elettricità d’origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze dell’Alta Valle della Roya o in altre regioni in cui si verifichino analoghe condizioni.
  3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all’Italia per un ragionevole periodo di tempo:
    salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l’Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961.
    Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all’altro, con almeno due anni di anticipo, l’intenzione di porvi termine.
  4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell’Italia delle acque della Roya e de suoi affluenti per la produzione di energia idroelettrica:
    1. la Francia farà funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia informerà l’Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornirà ogni altra informazione al riguardo;
    2. la Francia e l’Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per l’utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti.
  5. Una Commissione, o quell’altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito per controllare l’esecuzione del piano di cui all’alinea b) della Garanzia 4 e facilitare l’osservanza delle Garanzie 1-4.

ALLEGATO IV

ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO IL 5 SETTEMBRE 1946

(Testo originario inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946) (Vedi articolo 10)

  1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
    In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
  1. l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
  2. l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
  3. il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
  4. l’eguaglianza di diritti per l’ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.
  • Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.
  • Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:
    1. a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
    2. a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
    3. ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
    4. a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.

 


ALLEGATO V

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA E DINTORNI (VEDI ARTICOLO 13)

  1. La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curerà la manutenzione e l’utilizzazione ed assicurerà l’approvvigionamento idrico di quella parte del Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio italiano. L’Italia continuerà ad assicurare la manutenzione e l’utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell’acqua, che si trovano in territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuerà ugualmente a fornire l’acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che siano rifornite d’acqua dal territorio italiano.
  2. I quantitativi d’acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell’altro abbiano bisogno di forniture ulteriori d’acqua, i due Governi esamineranno d’intesa la questione, allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti che potranno ragionevolmente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d’acqua disponibile sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d’acqua, provenienti dalle sorgenti di approvvigionamento sopradette, distribuiti ai consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione al rispettivo consumo precedente.
  3. Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per l’acqua provvedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unicamente sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico ed altresì dell’ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni.
  4. La Jugoslavia e l’Italia, entro un mese dall’entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione delle somme da pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una commissione mista incaricata di presiedere all’esecuzione di detto accordo.
  5. Allo scadere di un termine di dieci anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia e l’Italia riesamineranno le disposizioni che precedono, alla luce della situazione esistente a quell’epoca, allo scopo di determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle modifiche ed aggiunte che converranno di adottare. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista all’articolo 87 del presente Trattato.
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